Con il provvedimento del 12 febbraio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali adotta le "Linee guida circa l’utilizzo dei recapiti telefonici dei pazienti già presenti negli archivi delle aziende sanitarie per l’invio di Sms informativi su campagne di screening nazionali o regionali".
L'uso secondario dei dati sanitari attraverso l’invio di Sms informativi alla popolazione target dei programmi di screening, con particolare riferimento a quelli oncologici, al fine di contattare gli interessati con modalità diverse da quelle dell’invito cartaceo trasmesso all’indirizzo postale, rappresenta una svolta di notevole importanza per il nostro Paese.
Nello specifico, il Garante fornisce alle Asl una serie di misure di garanzia da rispettare nell’utilizzo dei dati di contatto dei pazienti acquisiti nell’ambito di un percorso di cura per l’invio di Sms di promozione all’adesione a programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali:
1. l'azienda sanitaria aggiorna le informazioni da fornire agli interessati, al fine di specificare che i dati di contatto forniti in occasione delle prestazioni sanitarie possono essere utilizzati anche ed esclusivamente per finalità di promozione all’adesione a programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali
2. l'utilizzo dei dati è limitato all’avvio di campagne di screening previste dalla normativa di settore, nazionale o regionale, con riferimento alla sola popolazione target
3. i dati di contatto non sono utilizzati per finalità ulteriori rispetto a quella dell’invito alle campagne di screening, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità
4. l'uso ulteriore è subordinato alla mancata opposizione già espressa dall’interessato circa l’utilizzo dei dati di contatto per finalità diverse da quelle per le quali li aveva forniti
5. possono essere utilizzati solo i dati di contatto di pazienti adulti forniti dall’interessato esclusivamente per finalità di cura, diagnosi e prevenzione e non anche per altre finalità specifiche
6. non possono essere utilizzati i dati di contatto rilasciati dagli interessati in occasione di prestazioni sanitarie in cui sono trattati dati a maggior tutela di anonimato (interruzione di gravidanza, parto in anonimato, prestazioni dei consultori, prestazioni a persone sieropositive, prestazioni a vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia o a persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool)
7. possono essere utilizzati solo i dati di contatto che abbiano superato un vaglio di esattezza e aggiornamento anche temporale escludendo quelli meno recenti
8. nel messaggio di invito allo screening – inviato da una numerazione telefonica o un identificatore del mittente che sia riconducibile all’azienda sanitaria promotrice – è necessario indicare le modalità (ad es. mediante richiamo a documenti presenti sul sito web aziendale) con le quali sono fornite le informazioni
9. nel messaggio di invito allo screening è espressamente indicato il diritto di opposizione all’invio di messaggi di promozione alle campagne di prevenzione e le modalità agevoli con cui esercitarlo
10. è necessario istruire i soggetti autorizzati coinvolti nel trattamento in esame in merito agli specifici aspetti di protezione dei dati personali.
Per approfondire consulta il documento completo e leggi il comunicato stampa sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.